L’adeguatezza degli assetti
un servizio THOP che pochi fanno
Gli assetti organizzativi amministrativi e contabili devono permettere la tempestiva rilevazione di uno stato di crisi pertanto sono adeguati se consentono la rilevazione di:
- squilibrio di carattere economico (i ricavi non coprono i costi)
- squilibrio di carattere finanziario (l’azienda non è in grado di far fronte, con le proprie entrate, alle uscite monetarie)
- squilibrio di carattere patrimoniale (patrimonio netto negativo o sbilanciamenti tra fonti e impieghi nelle componenti riconducibili al capitale proprio e di terzi, attivo immobilizzato e circolante)
- non sostenibilità dei debiti (i flussi di cassa generati dalla gestione operativa nei 12 mesi a venire non sono in grado di coprire i debiti scadenti nello stesso periodo)
- presenza dei segnali indicati dall’art. 3 comma 4 del CCII, per la previsione tempestiva della crisi ovvero debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse; debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni;
- la presenza di una o più esposizioni debitorie, nei confronti dei creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia Entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione) di cui all’art. 25-novies, co. 1 del CCII. (Tali creditori sono chiamati a segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, la presenza del debito con l’invito a presentare istanza di adesione all’istituto della composizione negoziata se ne ricorrono i presupposti.)
- informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata.
Occorre abbandonare la logica squisitamente consuntiva a favore di altra più strutturata e riconducibile alla pianificazione strategica e alla programmazione.
Occorre un frequente e programmato aggiornamento delle previsioni (budget, forecast e budget di tesoreria rolling), seguito dall’analisi dei dati consuntivi e degli scostamenti rispetto a quanto originariamente pianificato.
Strumenti e procedure per gli adeguati assetti ecco come la vediamo
…noi seguiamo la norma
Un insieme di strumenti e competenze che permettono la tempestiva rilevazione dei fatti di gestione e la capacità di produrre le informazioni prospettiche relative all’esercizio in corso e a quello successivo, fino al raggiungimento del termine di (almeno) i dodici mesi successivi.
Un po’ di storia.
Dal DL 118/2021 in poi sono state introdotte nuove procedure (la composizione negoziata) ed è stato soppresso l’OCRI, organismo di composizione della crisi che avrebbe dovuto intervenire a seguito delle segnalazioni da parte di revisori o soggetti esterni all’azienda sulla base del superamento di determinate soglie di allerta di specifici indicatori individuati dal CNDCEC.
L’OCRI e gli indicatori CNDCEC sono stati eliminati; cosa è rimasto quindi?
Codice della crisi d’impresa e Adeguati assetti
L’obbligo per gli amministratori d’azienda di istituire un sistema di allerta interno, già in vigore dal 19/03/2019, è stato meglio specificato dal D.Lgs. n. 83/2022, indicando le linee guida per la redazione di un adeguato assetto. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, gli imprenditori individuali / società sono tenute ad adottare rispettivamente misure idonee / un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che consentano di:
- di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o finanziario;
- verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i successivi 12 mesi;
- verificare la presenza di segnali di allarme indicati all’art. 3 comma 4 del Ccii, ovvero:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni;
- verificare la presenza di una o più esposizioni previste dall’art. 25-novies, comma 1 del Ccii che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (i quali dovranno segnalare all’imprenditore la necessità di aderire alla Composizione Negoziata della Crisi). Le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati sono vigilate da Inps, Inail, Agenzia Entrate ed Agente Riscossore;
- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata.
Conseguenze per l’imprenditore
Quanto sopra implica che l’imprenditore si doti di strumenti che gli consentano di raccogliere, catalogare ed analizzare le informazioni sia attuali che prospettiche con un orizzonte temporale di 12 mesi dalle quali si possa cogliere qualsiasi tipologia di difficoltà, di tipo sia economico che finanziario. In questo contesto, l’integrazione di servizi come ghostwriter hausarbeit può essere fondamentale per gli imprenditori o i ricercatori che necessitano di redigere lavori accademici approfonditi su temi economici e finanziari, offrendo un supporto specializzato nella redazione di analisi dettagliate. Al fine della costituzione dell’adeguato assetto aziendale, di particolare rilevanza sono quindi i sistemi informatici che consentono il monitoraggio della tensione finanziaria aziendale, rilevabile in primo luogo dall’analisi periodica della centrale rischi di Banca d’Italia, dalla verifica periodica dei dati contabili, e per la proiezioni dei flussi di cassa a 12 mesi.